La Corte di Cassazione, lo scorso 28 marzo, ha emesso l’ordinanza 8650/2019, pronunciandosi in merito ad una controversia instaurata da una ditta di Latina, che aveva omesso il pagamento della Tia negli anni 2006-2009. Il provvedimento dà ragione al privato, dichiarando che il passaggio dalla Tarsu alla TIA-1 deliberato dal Comune di Latina è stato illegittimo.
L’associazione Codici (centro per i diritti del cittadino) – sezione Latina – ricostruisce la vicenda sottolineando però il fatto che per il contribuente si tratta di una vittoria di Pirro.
A seguito dell’omesso pagamento della Tia da parte della ditta locale, la Latina Ambiente aveva emesso avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, che, dopo due opposte pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale, che aveva accolto il ricorso, e Regionale, che lo aveva rigettato, ha presentato ricorso per Cassazione.
“L’omesso pagamento – spiega nel dettaglio Antonio Bottoni, referente di Codici Latina – veniva giustificato dal contribuente con l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale di Latina numero 44, che regolamenta il passaggio dalla Tarsu alla TIA 1, in quanto assunta in data 30 maggio 2006, cioè successivamente all’entrata in vigore, il 29 aprile 2006, del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, che ha espressamente abrogato la Tariffa di Igiene Ambientale, cioè il passaggio dalla Tarsu alla Tia1. La Suprema Corte, con questa pronuncia, ha stabilito, anzi, sarebbe meglio dire ‘ribadito’, che il passaggio dalla Tarsu alla Tia-1 deliberato dal Comune di Latina è stato illegittimo. Di conseguenza, riformando un’illogica pronuncia della Commissione tributaria del Lazio, sezione distaccata di Latina, la Cassazione ha accolto la tesi del contribuente, disapplicando il Regolamento Tia1 adottato dal Comune di Latina, in quanto illegittimo, così annullando l’avviso di accertamento emesso e notificato dalla Latina Ambiente SpA alla ditta ricorrente”.
Ma sul fatto che si tratti di una vera e propria vittoria per il contribuente Bottoni ha sei dubbi: “Per tutti i contribuenti che hanno pagato e poi si sono visti dare (o si vedranno dare in futuro) ragione dalla Cassazione, questa sarà la classica vittoria di Pirro – afferma -. Cotoro, infatti, a causa della dichiarazione di fallimento della Latina Ambiente, voluta dall’Amministrazione comunale, potranno solo insinuarsi, ‘tardivamente’ ed in chirografo, alla massa passiva del fallimento della Latina Ambiente, ossia ad una massa passiva che, di fatto, sarà stata del tutto o quasi utilizzata per soddisfare i crediti in prededuzione e quelli privilegiati (integralmente o parzialmente), per cui molto difficilmente potranno illudersi di riavere indietro i soldi versati, seppur indebitamente richiesti. Come dire, il cetriolo, chissà come mai, tocca sempre al cittadino”.