Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese. E’ questo l’esito del giudizio emesso dal Tar di Latina a cui la cooperativa Circeo I, che gestisce il porto turistico di San Felice, si era rivolta per impugnare la direttiva della Giunta comunale di San Felice Circeo numero 2896 del 5 febbraio 2015 con la quale si demandava al segretario dell’ente l’incarico di adottare gli atti più opportuni per l’espletamento della istruttoria afferente il procedimento di secondo grado finalizzato all’annullamento d’ufficio della concessione demaniale marittima 212/2014. Una concessione di poco più di un centinaio di metri quadrati in ampliamento a quella già in possesso dal gestore del porto, rilasciata dall’ufficio Demaniale del Comune in contrasto con gli atti approvati dall’amministrazione. Motivo per cui la giunta del sindaco Gianni Petrucci aveva promosso l’annullamento d’ufficio. Il Tar con sentenza ha riconosciuto la piena legittimità dell’iter finalizzato all’annullamento avviato dall’amministrazione comunale, respingendo così il ricorso della cooperativa Circeo I che è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, pari a 4.000 euro. La coop era risultata sconfitta anche in sede di sospensiva. Contro l’ordinanza di rigetto della sospensiva si era appellata al Coniglio di Stato ottenendo un successo oggi azzerato dal giudizio di merito del Tar.