Nessuna possibilità risarcitoria per gli acquirenti dei villini del Villaggio del Parco. Lo ha dichiarato con sentenza il giudice Maria Vittoria Fuoco del Tribunale di Latina, respingendo la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Comune di Sabaudia, della Regione Lazio e del notaio Nicola Riccardelli.
La lottizzazione abusiva alla porte di Sabaudia fa ancora parlare di sé. Non sono bastati le condanne, le prescrizioni, il fallimento della società titolare dei permessi a costruire giudicati illegittimi e i sigilli resi inviolabili con la conclusione del tormentato procedimento penale a far calare il sipario sull’affare immobiliare tentato attraverso la realizzazione di 126 villini al posto di una residenza per anziani. Non sono bastati. Come non è bastata la censura della Cassazione di fronte al tentativo di invocare la buonafede nell’acquisto di una casa per le vacanze.
La causa civile tentata da nove acquirenti (avevano stipulato contratti preliminari, ma non erano riusciti a godere dell’investimento per via della maxi inchiesta del sostituto Giuseppe Miliano che per le indagini si era affidato dal Nipaf) ha fatto un buco nell’acqua, poiché il giudice ha ritenuto che gli attori dovevano sospettare della illegittimità dell’operazione che stavano per concludere. Quando si dice che la legge non ammette ignoranza. Nella citazione, gli acquirenti avevano sostenuto di essere stati indotti a concludere i contratti preliminari confidando nella legittimità della Convenzione del 15 settembre 2004. Ma il giudice è lapidario e richiamando la consolidata giurisprudenza dichiara di non poter condividere tale assunto.
“Al riguardo va, in primo luogo, considerato che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve escludersi la responsabilità della pubblica amministrazione, cui sia stato contestato di aver ingenerato, con un proprio provvedimento illegittimo, un ragionevole affidamento in ordine alla valida conclusione di un contratto, ogniqualvolta l’invalidità del contratto derivi da norme generali da presumersi note alla generalità dei consociati e, quindi, tali da escludere il dedotto incolpevole affidamento (cfr. Cass. n. 11135 del 13.05.2009; n. 7481 del 27.03.2007 e n. 1987 del 14.03.1985). Ciò premesso si osserva che deve ritenersi – è scritto nella sentenza – che fossero note agli attori le previsioni del Piano Regolatore relative all’area su cui dovevano essere realizzati gli immobili che erano stati promessi loro in vendita. Come infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ‘le prescrizioni del Prg. una volta approvate e pubblicate nelle forme previste hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari’ (cfr., tra le tante, Cass. n. 4971 del 2.03.2007). Ne consegue che deve ritenersi che gli attori fossero consapevoli che gli immobili che stavano per acquistare dovevano essere realizzati su un’area rurale in cui era assentita la realizzazione di un centro per anziani, le cui caratteristiche, per come previste dalla legge regionale, devono pure ritenersi essere state note agli attori. Pertanto, dalla lettura della Convenzione del 15.09.2004 emergeva il contrasto tra l’intervento edificatorio assentito dal piano regolatore (centro per anziani di cui era stata consentita la realizzazione “per elevare lo standard quantitativo e qualitativo dei servizi”) e quanto previsto dalla Convenzione stessa ossia la realizzazione di un nucleo residenziale. Gli attori dovevano essere quindi insospettiti dal fatto che la Convenzione anziché prevedere una struttura recettiva destinata agli anziani, prevedeva la realizzazione di un nucleo residenziale costituito da autonome unità abitative, che peraltro potevano essere alienate anche a soggetti non anziani, purché fosse costituito un diritto di usufrutto in favore di persona di età superiore ai 55 anni, liberamente fruibili anche dai giovani congiunti dell’anziano unitamente a quest’ultimo. In definitiva dunque non può ritenersi che la Convenzione urbanistica del 15.09.2004 abbia fondato un legittimo affidamento in ordine alla regolarità dell’operazione, essendo evidente la contrarietà dell’operazione programmata nella Convenzione medesima con le previsioni del Prg che si deve presumere fossero note agli attori”.
Il giudice, oltre a rigettare la domanda di risarcimento, ha dichiarato nulli i contratti preliminari sottoscritti tra gli attori e la Petrarca Costruzioni e compensato tra le parti le spese di lite.