Disposta, per la prima volta nel Tribunale Civile di Latina, l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore. Si tratta dell’applicazione dell’articolo 14 ter della legge 3/2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento l’esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare. Una legge rivoluzionaria, che sebbene entrata in vigore nel 2012 è ancora poco nota e quindi scarsamente applicata nel Belpaese, in quanto consente ai singoli, privati, e piccole imprese la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).
La procedura di liquidazione del patrimonio delle persone fisiche, aperta presso il Tribunale di Latina il 13 gennaio 2017, riguarda il caso di una donna di 35 anni, residente nel capoluogo pontino, che ha maturato una posizione debitoria di oltre 100mila euro per questioni di famiglia. Di fatto titolare di un’attività, gestita da altri componenti della famiglia, si è trovata con il grosso debito sulle spalle. La 35enne si è quindi rivolta agli avvocati Daniele Marini e Giulio Mazzaglia che, esaminata la situazione, hanno presentato istanza di liquidazione del patrimonio lo scorso 14 dicembre. Il giudice Francesco Cina, che ha emanato il decreto di apertura della procedura, ha nominato in veste di Occ (Organismo di competenza della crisi) il dottor Daniele Turco Liveri. E’ ancora troppo presto per conoscere la fine di questa storia, ma intanto gli avvocati “pionieri” della procedura, definita dal presidente del Tribunale di Latina Catello Pandolfi – durante un convegno – come ‘il concordato preventivo delle persone fisiche’, mostrano un certo entusiasmo.
“Sono molto soddisfatto per aver contributo, insieme agli altri professionisti ed al Tribunale di Latina, al taglio del nastro di una procedura – ha dichiarato l’avvocato Marini – che restituisce la speranza a chi, a causa dei debiti, vive quotidianamente una situazione di disagio e di denigrazione sociale, a volte in completa solitudine”.
“L’introduzione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio da parte del nostro Legislatore – ha spiegato l’avvocato Giulio Mazzaglia – consente finalmente anche al debitore italiano, che dovesse trovasi in stato di grave crisi, di poter riacquistare un ruolo attivo nell’economia nazionale (la cosiddetta “Fresh Start”) senza che resti schiacciato per tutta la vita dall’indebitamento preesistente”.
Segue una scheda tecnica fornita dallo studio legale Marini sito a Latina in Via Emanuele Filiberto 9, specializzato nel settore di riferimento
PRESUPPOSTI
Innanzitutto il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in stato di sovraindebitamento. Si tratta di una definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi, ad esempio quando non si riesce a pagare rate di finanziamento, mutuo,
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento; – Imprenditori agricoli; – Lavoratori autonomi; – Professionisti; – Fondazioni e associazioni; – Consumatori
COME ACCEDERE ALLA PROCEDURA
Rivolgendosi presso uno studio legale con Professionisti formati sul settore, che richiede un altro grado di specializzazione, al fine di individuare il tipo della procedura da sovra indebitamento più adatto per il caso di specie (Piano del consumatore/ Accordo con i creditori / Liquidazione dei beni) ed al fine di procedere alla conseguente predisposizione dell’idoneo atto giudiziale introduttivo della procedura.
L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
le funzioni delle OCC sono:
– assistere il debitore nell’elaborazione del piano di ristrutturazione;
– assistere il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
– verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
– curare le comunicazioni con i creditori;
– svolgere le formalità pubblicitarie;
– svolgere le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice;
– intervenire con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.