Il commissario Erminia Ocello l’ha eletta “Castello della Cultura” mentre i lavori che dovevano restaurala sono finiti in un procedimento della Corte dei conti a carico di Ada Nasti e Piero Maragoni, rispettivamente dirigente ed ex dirigente del Dipartimento finanziario del Comune di Terracina, oltre che dell’ex sindaco Stefano Nardi. Parliamo di Torre Frangipane.
Per il restauro dell’antico edificio, il Comune chiese e ottenne un finanziamento regionale di oltre mezzo milione di euro rimasti tuttavia inutilizzati. Trascorsi infatti tre anni dall’assegnazione della prima tranche, la Regione chiese la restituzione della somma, comunicando il “caso” alla Corte dei Conti. Il vice procuratore generale Rosa Francaviglia ha così avviato un’istruttoria per presunto danno erariale arrecato alle casse del Comune di Terracina in riferimento all’omessa rendicontazione che cagionava la perdita del finanziamento regionale relativo ai lavori di restauro del Castello Frangipane con conseguente insorgenza di danno patrimoniale da mancata acquisizione entrate e/o da lucro cessante arrecato all’Ente comunale, nonché da danno emergente per la perdita della somma già introitata.
L’atto di citazione alla dottoressa Nasti è stato notificato il 30 dicembre 2015, mentre è di oggi la pubblicazione dell’atto di formalizzazione della nomina del legale difensore, l’avvocato Cristina Di Massimo (scelto dal dipendente), deliberato dal commissario straordinario Erminia Ocello il 25 febbraio 2016. Per lo stesso procedimento a carico dell’ex dirigente del Dipartimento Finanze, la delibera di formalizzazione della nomina del difensore di fiducia, l’avvocato Massimiliano Fornari, è dello scorso settembre mentre risale a luglio 2015 la notifica dell’atto di citazione. Insomma, giusto per dire che si tratta di uno stesso procedimento che viaggia sulla “relatività” del tempo. Non sarà un caso che il legale di Maragoni abbia ritenuto inammissibile l’atto di citazione, per giunta riunificato con altri procedimenti che vedono estraneo il suo assistito, per violazione del termine di cui all’articolo 5, comma 1, d.l. 1993 n. 453 per tardiva richiesta di proroga oltre che per violazione del diritto di difesa ed omessa ostensione di tutti gli atti a seguito dell’invito a dedurre. L’avvocato Fornari ha chiesto in via prioritaria l’assoluzione del suo assistito per inesistenza della condotta illecita, nonché del danno erariale e del nesso di causalità. Si vedrà.