Dopo lo scontro in commissione Trasparenza prima e in consiglio comunale poi, sull’accesso agli atti, è intervenuta la consigliera di Latina Bene Comune, Marina Aramini, presidente della commissione Affari istituzionali. L’opposizione ha accusato la maggioranza di voler mettere il bavaglio a chi cerca di espletare il proprio mandato di controllo, e da parte di qualcuno sono volate parole grosse.
“Voglio spiegare – ha detto Aramini – alcuni passaggi fondamentali che hanno portato all’approvazione di questo regolamento. La premessa è che i consiglieri comunali hanno un diritto accesso “potenziato” su tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente, utili all’espletamento del proprio mandato.
A Latina abbiamo approvato il ‘famigerato’ regolamento per l’accesso dei consiglieri dopo averlo ampiamente analizzato, discusso e devo dire snellito. Certamente l’articolo “incriminato” è stato il numero 6, che elencava le fattispecie in cui si pongono dinieghi, differimenti e non accoglibilità”
Tre sono i limiti: “I dinieghi riguardano procedimenti penali, atti giudiziari, interesse personale del consigliere (che quindi rappresenta una richiesta non legata al mandato), procedure di gara secondo l’articolo 53 del codice degli appalti. Tra i casi di diniego sono stati aggiunti, con un emendamento presentato di maggioranza, un punto ripreso interamente dal regolamento dell’avvocatura comunale (esistente dal 2011) inerente i documenti connessi a procedimenti penali, scritti difensivi, pareri legali e relativa corrispondenza tra professionisti; e un altro punto relativo alle relazioni e memorie inerenti l’ufficio antimafia (che potrebbero ledere la sicurezza sia delle persone interessate sia del segreto istruttorio).
I differimenti devono essere comunque motivati, per ricerca di atti che interessano tempi lontani, atti numerosi e di dimensioni consistenti (progetti, elaborati grafici).
La non accoglibilità delle richieste c’è invece quando esse siano troppo generiche e non rendano quindi gli atti identificabili, o in caso riguardino intere categorie di atti (ad esempio, quando si chiede “tutti gli atti afferenti a…”).
Anche il consigliere – ha continuato – nonostante l’ampiezza del suo diritto, è soggetto al rispetto di leggi e regolamenti che, nel caso di quello che abbiamo approvato, contempera il diritto di accesso con altri valori anche di rilevanza costituzionale come il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.), che si snoda nell’esigenza di non intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa ed il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico (Corte dei Conti, sez. Liguria n. 1/2004); oltre a tutelare la riservatezza e la libera concorrenza negli appalti e nei concorsi; tutelare l’incolumità della persona e la sicurezza, intesa anche come tutela del segreto istruttorio nell’ambito dei procedimenti giudiziali”.
“Ecco perché – ha concluso la consigliera – rimando tutte le accuse di finta trasparenza e bavaglio, al mittente”.