“Latina, Plastic Free”: rinnovata l’ordinanza per il lungomare

A Latina dal primo giugno fino alla fine della stagione balneare 2023, torna in vigore l’ordinanza comunale “Latina Plastic Free”. Il provvedimento prevede disposizioni per contrastare l’aumento dei rifiuti in plastica e l’abbandono dei rifiuti prodotti da fumo e contemporaneamente a incrementare la raccolta differenziata per la riduzione dell’impatto ambientale.

Il sindaco Matilde Celentano dichiara:
“La tutela dell’ambiente è una nostra priorità. Il nostro lungomare è una risorsa di cui prendersi cura a 360 gradi, per un ambiente più pulito, più sicuro e più attrattivo, al fine di favorire un turismo sostenibile”.

In conformità alla normativa europea e agli obiettivi dell’Unione di riduzione dell’uso delle plastiche monouso e delle emissioni di Co2 e in conformità al vigente Testo Unico Ambientale per quanto attiene al divieto di abbandono dei rifiuti, anche di piccole dimensioni e da fumo, il Comune di Latina anche quest’anno ha rinnovato le disposizioni in via sperimentale per l’intero lungomare durante il periodo di massima fruizione.

Continua la prima cittadina:
“Questa ordinanza è perfettamente in linea con la nostra idea di rafforzare, in collaborazione con le associazioni ambientaliste, tra cui Plastic Free, le campagne di sensibilizzazione ai temi ambientali per il contrasto dell’uso indiscriminato delle plastiche e dell’abbandono dei rifiuti. Occorrono percorsi strutturali nei processi di sensibilizzazione”.

Dal primo giugno e fino alla fine della stagione balneare scatta a Latina il divieto di gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, compresi i rifiuti prodotti da fumo.

L’ordinanza, inoltre, dispone di conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, dislocati sull’intero arenile, di consumare cibi e/o bevande, vendute o somministrate all’interno dei locali insistenti sul lungomare, contenuti in recipienti di vetro o materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile, di utilizzare contenitori in materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile per il consumo immediato sul posto o da asporto, di alimenti e bevande quali: sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc..

Ai titolari di stabilimenti balneari, di chioschi stradali, di campeggi e di qualsivoglia attività commerciale insistente sull’intero lungomare comunale, è d’obbligo dotarsi di idonei contenitori per la raccolta differenziata e dei prodotti da fumo, di utilizzare, nell’esercizio dell’attività, sacchetti monouso, posate, piatti, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ect.., in materiale biodegradabile e compostabile, di somministrare cibi e/o bevande in contenitori di vetro o materiale biodegradabile e compostabile e/o riutilizzabile.

I concessionari di strutture balneari dovranno, inoltre: curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell’area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia; nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, i concessionari dovranno effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull’arenile in concessione, i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte del gestore del servizio; sull’area in concessione dovranno essere collocati cestini per i rifiuti in numero adeguato, che dovranno essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti.

Ai trasgressori dell’ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore e fatto salva la normativa nazionale, regionale e comunitaria.

I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell’importo di 50 euro da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

Qualora l’abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 60 euro a un massimo di 300 euro.