L’esigenza di soddisfare bisogni complessi non giustifica la scelta di affidare servizi assistenziali differenti con un’unica gara. Lo chiarisce il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone in un comunicato del 14 settembre, depositato il 22 presso la segreteria del Consiglio dell’Autorità Anticorruzione. “Il parere di Cantone dà ragione alla scelta dell’Amministrazione Comunale di Latina di suddividere in lotti il bando di gara per l’affidamento triennale dei servizi integrati di sostegno e aiuto alla disabilità, genitorialità e di assistenza domiciliare agli anziani”, sottolinea una nota stampa dell’ente di piazza del Popolo.
Il parere dell’Anac è a carattere generale e risponde “a diverse segnalazioni giunte da operatori del terzo settore in merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domiciliare”. Dunque, non risponde a specifici quesiti provenienti dal Comune di Latina, come invece auspicato dall’opposizione. Ad ogni modo l’amministrazione, laddove Cantone afferma che un’unica gara “comporta l’introduzione di barriere all’accesso e determina forti restrizioni della concorrenza”, afferma che la suddivisione in lotti risponde appieno all’obbligo statuito dall’articolo 51 del decreto legislativo 50/2016.
“Eravamo certi di avere seguito correttamente le indicazioni contenute nell’articolo 51 del nuovo Codice degli appalti – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Patrizia Ciccarelli – tuttavia questo pronunciamento da parte della massima autorità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ci conforta in quanto ci conferma che siamo nel solco di quanto previsto dalla nuova normativa. Confidiamo che questo parere contribuirà a rasserenare gli animi stemperando le polemiche sorte subito dopo l’avvio della procedura di gara”.
A ben guardare l’articolo 51 della citata normativa recita anche “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese” e che “è fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”. Un dettaglio quest’ultimo che entra nella specificità dei singoli bandi e che non poteva essere valutato in via generale dall’Anac nel parere rilasciato il 14 settembre scorso.