Ieri il Tribunale di Latina in funzione di Giudice del Lavoro, dottoressa Simona Marotta, con sentenza immediatamente esecutiva ha accertato l’illegittimità del recesso irrogato ad una lavoratrice, condannando la nota società Res Nova srl con sede in Latina e con distaccamenti anche a Caserta, Frosinone, Roma ed Ancona, al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’accertata illegittimità del licenziamento.
La dipendente era stata assunta con un contratto di apprendistato, seppure di fatto tra le parti era intercorso un normale rapporto di lavoro di natura subordinata. In seguito alle richieste della lavoratrice di essere retribuita secondo la quantità e qualità di lavoro prestato e soprattutto in base a quanto statuito dalla contrattazione collettiva, l’azienda aveva deciso di recedere ante tempus dalla scadenza del contratto per crisi aziendale.
La giovane donna, rappresentata dall’avvocato Fabio Leggiero giuslavorista del foro di Latina, ha impugnato il licenziamento, rivendicando l’illegittimità dello stesso, sia per l’errata qualificazione attribuita al rapporto di lavoro inter partes sia poiché la dedotta riorganizzazione era apparsa fittizia e non reale nonché lesiva dei diritti di lavoratrice, atteso che parte datoriale in spregio alle norme di correttezza e buona fede alla base del rapporto di lavoro non aveva fatto il possibile per salvaguardare il diritto al lavoro della dipendente.
Soddisfazione per l’avvocato Leggiero: “Siamo giunti ormai ad un anno dalla rivisitazione del Jobs Act – ha commentato – e nonostante il legislatore cerchi in un certo qual modo di allargare il campo di applicazione dei modelli lavorativi autonomi ed a causa mista, con conseguente utilizzo selvaggio di quest’ultimi, da parte delle aziende più scaltre, preme evidenziare che la natura subordinata del rapporto di lavoro è la regola e non l’eccezione ed i requisiti interni ed esterni ne costituiscono il termometro regolatore”.