Torna d’attualità, in provincia di Latina, uno dei punti critici del Piano Casa del Lazio: l’abolizione della legge regionale numero 30 del 1974 di salvaguardia delle coste marine che stabiliva l’inedificabilità entro 300 metri dalla linea di battigia. Un limite di fatto persistente per effetto della successiva normativa del 1976, la numero 52, che non è stata abrogata dalla legge numero 10 del 2011, più nota come Piano Casa. Un dettaglio per nulla scontato, sul quale il Tribunale del Riesame di Latina, a seguito di sequestri di natura edilizia, ha più volte chiarito con propri provvedimenti che il vincolo di inedificabilità nella fascia dei trecento metri dal mare è vivo e vegeto. Un orientamento consolidato? Macché. Lo stesso Tribunale, tratto in errore da tesi difensive supportate da pareri amministrativi della Regione Lazio sugli effetti dell’abrogazione del vincolo nelle previsioni urbanistiche dei piani regolatori, si è espresso in maniera differente “scatenando” il ricorso in Cassazione da parte del pubblico ministero che aveva visto rimuovere i sigilli su due villini in riva al mare, ottenendo così l’annullamento del dissequestro con rinvio a Riesame.
La cronaca rimanda al decreto di sequestro del sostituto procuratore Giuseppe Miliano, eseguito dai forestali del comando stazione di Terracina a luglio 2016 sulla riva di ponente, nei pressi di “Lido di Penelope” alle porte della cittadina all’ombra di Pisco Montano. I sigilli apposti riguardavano una coppia di immobili, due distinti corpi di fabbrica posti su tre livelli ciascuno, della volumetria complessiva 303,18 metri cubi in corso d’opera. Sebbene l’informativa ricevuta, a seguito di indagini delegate, evidenziasse che la legge sul Piano Casa aveva abrogato le norme di salvaguardia delle coste marine, il Pm Miliano forte di precedenti esperienze su campo nella complessa materia (a dal Circeo a Sperlonga, passando per la stessa Terracina a poca distanza dal Lido di Penelope dove il Nipaf, a Riva dei Gabbiani, aveva eseguito il sequestro di una bifamiliare di 400 metri quadrati a due passi dal mare, sequestro confermato anche da Riesame) e della consapevolezza della vigenza della legge 52/76 a dispetto del Piano Casa aveva disposto il sequestro, convinto di un’azione ineccepibile. Con molta sorpresa quindi aveva assistito al dissequestro disposto dal Tribunale del Riesame.
Rimossi i sigilli e digerite le motivazioni del provvedimento, il Pm Miliano non aveva rinunciato all’azione penale con proprio ricorso in Cassazione sostenendo come il Tribunale di Latina si fosse basato “unicamente su risultanze fuorvianti ed erronee fornite dalla polizia giudiziaria operante senza verificare iura novit curia l’esistenza in vita della Legge Regionale n°52/1976, senza nemmeno accorgersi, tra l’altro, di essersi già espresso in modo negativo sul parere della Regione Lazio…, privo di effetti giuridici..”. Una bacchettata che ha sortito i suoi effetti. La Suprema Corte, terza sezione penale, ha dato piena ragione al pubblico ministero ricorrente, annullando l’ordinanza di dissequestro con rinvio al Tribunale di Latina. Nelle motivazioni della sentenza incidentale, depositate pochi giorni fa, la Cassazione riconosce che il Tribunale, nel caso in esame, “si è limitato a dare atto dell’intervenuta abrogazione della Legge Regionale 30/1974, senza quindi tenere conto della vigenza della successiva legge del 1976”. Per la Suprema Corte “andava quindi tenuto conto dei contenuti della legge 52/1976” che stabilisce che “nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare e nei territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi, l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc\ mq”, praticamente pari a zero. Peccato però che l'”incauto” dissequestro avrà probabilmente consentito la continuazione dei lavori contestati dal Pm.
La pronuncia della Cassazione sul caso di Terracina costituisce comunque una pietra miliare nella giurisprudenza in materia di tutela della edificazione della costa che la Regione Lazio, nel suo pieno potere legislativo, aveva invece inteso rimuovere incappando – per distrazione volontaria o involontaria, non è dato sapere – nella dimenticanza di abrogare insieme alla legge del 1974 anche quella del 1976.