Sperlonga, un esempio emblematico in fatto di danno ambientale, violazione delle disposizioni urbanistiche e di responsabilità amministrativa. Il caso dell’Hotel Grotta di Tiberio, più noto alle cronache come Hotel Cusani, dal nome del comproprietario Armando Cusani, ex presidente della Provincia di Latina, è stato citato nella relazione dell’adunanza per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016 dal procuratore regionale della Corte dei Conti, Angelo Raffaele de Dominicis.
Il deterrente della magistratura contabile
“La tematica sviluppata, assai brillantemente, nell’infrascritto atto di citazione (brani scelti) per danno ambientale – scrive il procuratore regionale – e per violazione delle disposizioni urbanistiche, costituisce problema significativo ed, altresì, emblematico del modus operandi su aree costiere di grande pregio, come quelle del Comune di Sperlonga, a ridosso del Parco Nazionale del Circeo. L’intervento della Magistratura Contabile sulla delicatissima materia urbanistica e ambientale rappresenta un deterrente non secondario anche per il carattere monitorio del giudizio di responsabilità amministrativa”.
Nella relazione di de Dominicis viene menzionata con dovizia di particolari l’attività delegata dalla Procura regionale, in via istruttoria, al Corpo Forestale dello Stato-Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale, a seguito della riqualificazione urbanistica (ristrutturazione) della preesistente struttura alberghiera “Hotel Grotta di Tiberio”, di proprietà della “Chinappi Aldo Erasmo e Cusani Armando snc”, autorizzata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga. Un’operazione che, sulla base di atti illegittimi, ha comportato un danno erariale di 598.120 euro, determinato dalla mancata riscossione delle somme a titolo di oneri concessori e sanzioni nella misura pari al doppio del valore venale delle superfici abusive, come viene evidenziato nella conclusione della relazione, dedicata al caso Sperlonga.
La base di partenza
Le circostanze evidenziate nella relazione, volte a spiegare la conclusione del danno erariale, sono le seguenti:
– il complesso turistico/ricettivo oggetto della presente indagine ricade in un’area inclusa nel territorio del comune di Sperlonga ed è ubicato precisamente all’altezza del km 15.700 della Flacca, meglio individuata all’Agenzia del Territorio al foglio di mappa n°12 particella 238 sub.5 e n.167/c n°124, di proprietà privata;
– secondo quanto disposto dal Piano regolatore generale del Comune di Sperlonga, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°9848 del 20.12.1994 pubblicata sul B.U.R. n°7 del 10.03.1995, l’area in questione è classificata in “Zona E sottozona E2 Agricola di Salvaguardia Ambientale” ed è normata dall’art. 39 delle correlate Norme Tecniche di Attuazione del Prg; l’area interessata, inoltre, è soggetta a vincolo paesaggistico di cui alla Legge n°1497/39, vincolo imposto con appositi Decreti Ministeriali 12/05/1956 e 18/10/1967, che hanno dichiarato la zona de qua di notevole interesse paesaggistico; infine, la medesima è gravata anche da vincolo idrogeologico secondo quanto disposto da R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26;
– il progetto di ristrutturazione edilizia relativo all’edificio preesistente (un ristorante–bar) inerisce alla realizzazione di una struttura alberghiera della superficie complessiva di oltre mq. 1600 circa, pari a mc. 5.000, nonché delle correlate aree a parcheggi – per mq. 480,00 circa e viabilità carrabile e pedonale (per mq. 900 circa).
Dal bar-ristorante al complesso turistico
“E’ anche emerso – scrive il procuratore regionale – che il progetto di ristrutturazione edilizia veniva assentito sulla base della concessione edilizia a sanatoria n°5 del 26.06.1992 la quale, permetteva la sanatoria di mq. 1085,83, ma con esclusivo riferimento alla struttura adibita a Ristorante/Bar. In realtà, con il successivo rilascio dei permessi a costruire 83/2004 e 52/2005 (variante in corso d’opera), si è consentito di realizzare una struttura alberghiera e non ristorativa, di qualità e consistenza tale da configurare una nuova opera con finalità produttiva di tipo turistico/ricettivo, integralmente diversa dalla struttura originaria e contrastante con le prescrizioni dettate dalla legislazione statale e regionale e dagli strumenti urbanistici generali vigenti”.
Il processo di primo grado
A questo punto il procuratore regionale cita il procedimento penale posto in essere dalla Procura di Latina conclusosi nel 2012 con la sentenza del Tribunale di Latina che ha condannato i soci dell’azienda beneficiaria dell’illegittimo permesso e il responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di Sperlonga, per abuso d’ufficio e diversi reati di natura edilizia, riconoscendo inoltre l’illiceità del titolo edificatorio rilasciato in variante.
L’albergo in zona agricola
Non sfugge a de Dominicis il contesto ambientale e paesaggistico dell’hotel Cusani, sorto nelle vicinanze della Grotta di Tiberio e a 250 metri dal mare. “Le indagini svolte dal comando provinciale della Forestale (Nipaf) – ribatte -, su delega di questa Procura regionale, hanno consentito di accertare che, nel trasformare il precedente immobile adibito a ristorante-bar e discoteca nell’importante struttura alberghiera, di categoria quattro stelle, sono stati commessi diversi illeciti edilizi, senza che l’amministrazione comunale abbia provveduto a sanzionarli”. “Proprio l’inserimento dell’immobile in una zona destinata alla conservazione ed al ripristino delle attività agricole – è scritto nella relazione -, all’interno della quale sono vietate tutte le trasformazioni del suolo aventi finalità diverse da quelle legate alla produzione agricola ed all’allevamento animale, imponeva il rispetto rigoroso dei limiti imposti ad eventuali immobili esistenti, ponendo l’intervento edilizio, anche sotto questo profilo, al di fuori della legge. Appare palese la macroscopica violazione dei vincoli di inedificabilità vigenti”.
Le omesse sanzioni
Poiché non è stato possibile rilasciare – si cita nella relazione – alcun permesso in sanatoria, avrebbe dovuto invece trovare applicazione non tanto la norma che prevede la demolizione a cura del responsabile dell’abuso o, in caso di inerzia di quest’ultimo, a cura del Comune territorialmente competente, quanto – in ragione dell’impossibilità materiale di procedere alla demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità – quella che affida al dirigente o al responsabile dell’ufficio l’applicazione di una sanzione pari al doppio del costo di produzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
Il danno alle pubbliche finanze
Ecco, dunque, spiegato il danno “causato dai responsabili pro tempore dell’Ufficio tecnico comunale di Sperlonga, determinato della mancata riscossione delle somme a titolo di oneri concessori e sanzioni, ed è quantificabile nella misura pari al doppio del valore venale delle superfici abusive, che in base ai riferimenti forniti dall’Agenzia del territorio e dall’Osservatorio del mercato immobiliare, utilizzati dal Corpo forestale dello Stato ai fini dei predetti calcoli relativi al danno alle pubbliche finanze, porta ad una determinazione del nocumento patrimoniale complessivo in euro 598.120”.