Nuove misure più stringenti sono state disposte dal governo nazionale per contrastare la diffusione del Coronavirus.
In particolare sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. E’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Per i ristoranti e i bar sussiste l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
E’ fortemente raccomandato presso gli altri esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. Sussiste il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Restano sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche già programmate.
Si raccomanda a chiunque avverta sintomi sospetti di non recarsi ai Pronto Soccorso, ma di contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia oppure i numeri nazionali 112 e 1500 o il numero verde regionale 800118800.
E non è tutto. Per le persone che hanno fatto rientro dalla Lombardia e da altre province, a casa è arrivata l’ordinanza regionale che dispone restrizioni ancora più severe.
“Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”.
Di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione. Le disposizioni di cui ai precedenti punti non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020.
In caso di comparsa di sintomi, la persona avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test. Indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi. Rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.