Le emissioni maleodoranti della Sep finiscono in parlamento. I senatori del Movimento 5 Stelle VACCIANO , SIMEONI , BIGNAMI , MUSSINI , ROMANI Maurizio , BOCCHINO , BELLOT hanno infatti presentato un’interrogazione diretta al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel testo si legge: “Premesso che sono molti gli articoli di stampa che ultimamente si occupano delle spiacevoli ripercussioni delle emissioni odorigene moleste (testate in prima persona dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo durante una visita in loco) che si propagano dalla Società ecologica pontina (SEP), sita a Pontinia (Latina), situazione che coinvolge quotidianamente da più di un decennio tutti i residenti di questa ampia area. Dopo anni di immobilismo delle istituzioni, è salito alle cronache lo slancio dei sindaci di Pontinia, Priverno, Sonnino e Roccasecca dei Volsci (queste ultime, cittadine ad ovest di Pontinia) che il 5 luglio 2017 sono stati auditi dal prefetto; la SEP è un impianto di compostaggio, che si colloca nelle campagne ai confini del comune di appartenenza e questa posizione, decentrata rispetto al palazzo comunale pontiniano con cui la società dovrebbe relazionarsi, risulta invece molto contigua a diversi agglomerati abitati ricadenti in altre amministrazioni, alla circostante zona agricola (maggiore vocazione del posto) e all’abbazia di Fossanova (luogo di culto, monumento nazionale e attrazione turistica locale). È importante fare questa precisazione per capire meglio a quanto ammonti il numero di cittadini (50.000 individui, secondo un articolo di “Latina Quotidiano” del 21 luglio 2017) che subiscono il disagio di vivere in un’area lambita dal lezzo derivante dall’attività di compostaggio dell’azienda; considerato che: il metodo di lavorazione degli scarti di origine organica adottato dalla SEP si basa sull’iniziale fermentazione anaerobica delle sostanze; successivamente, il digestato viene stabilizzato dando origine al “compost di qualità”, sorta di ammendante nei confronti del quale sono stati sollevati diversi dubbi sul reale pregio, perplessità generate dall’assenza di una normativa stringente ad hoc, già segnalata nell’atto di sindacato ispettivo 4-02615, a prima firma del primo firmatario del presente atto, ad oggi ancora senza risposta; i cittadini residenti nell’area che circonda la SEP da anni lamentano disagi causati dai miasmi provenienti dall’impianto, emissioni odorigene moleste che, vista la loro natura pestilenziale e persistente, non si dissolvono se non dopo un’ampia propagazione da parte dei venti, che spesso costringono numerose persone al ricorso delle cure mediche del pronto soccorso; considerato inoltre che: a partire dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Lazio, con determinazione del 7 luglio 2015 n. G08407, si legge che “le prescrizioni di ARPA Lazio saranno recepite da questa Area, in apposito atto successivo ed integrativo della AIA medesima, fermo restando quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato all’istanza”, concetto ribadito anche nell’aggiornamento della medesima autorizzazione (n. G08609 del 27 luglio 2016) e in quello più recente del 14 febbraio 2017, n. G01515, con cui viene concesso all’impianto della SEP un aumento giornaliero dei conferimenti pari a 50 tonnellate, considerata una modifica non sostanziale dell’autorizzazione concessa nel 2015; per gli impianti di questo tipo le modifiche sostanziali sono dettate sempre dal testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 21 dell’art. 275: a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25 per cento; b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10 per cento; c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull’ambiente; d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili; è da tenere presente che la Regione Lazio, nell’allegato tecnico riguardante “Condizioni da rispettare nella conduzione dell’impianto di recupero mediante trattamento biologico di rifiuti non pericolosi”, documento collegato all’AIA rilasciata in favore della SEP nel 2015, scrive: “Per quanto attiene i limiti di emissione, fino all’aggiornamento della presente AIA a seguito dell’acquisizione del parere ARPA Lazio, restano fissati quelli già definiti dalla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Latina atto n. 4370 del 11/6/2004 e s.m.i. con l’obbligo da parte della Società di rispettarne le prescrivi ivi contenute”, concetto ribadito al paragrafo successivo per quanto concerne gli scarichi idrici, per i quali limiti, in assenza del parere dell’Arpa Lazio, si dovrebbe far riferimento alla determinazione dirigenziale della Provincia di Latina, atto n. 71945 del 19 ottobre 2012; in relazione alla determina che accorda l’AIA alla Società ecologica pontina, l’Arpa Lazio precisa che essa stessa “non fornisce prescrizioni tecniche nell’ambito di procedimenti finalizzati al rilascio di AIA, ma esprime un parere sulle modalità di monitoraggio e controllo che devono essere adottate dall’Autorità competente nell’Autorizzazione medesima, come si evince da quanto previsto dall’art. 29-quater c. 6 del D.Lgs sopra citato, come peraltro riportato nella medesima nostra nota prot. n. 41629 del 21/05/2015 citata dalla Regione nella sopraddetta Determinazione. Al di là di questo aspetto formale, nel caso di specie occorre evidenziare che il citato parere richiamato nella determina n. G08609 del 27/07/2016 era stato correttamente rilasciato dalla scrivente Agenzia e trasmesso per tempo alla Regione Lazio in data 11/12/2015 con ns. prot. n. 98418 unitamente agli esiti delle attività di controllo straordinario effettuate nello stesso periodo sull’impianto in questione. Si ritiene opportuno precisare, in relazione alle attività istruttorie della scrivente Agenzia, che successivamente alla trasmissione del citato parere, l’Autorità competente non ha richiesto ad ARPA Lazio, secondo le modalità previste dalla normativa, alcuna ulteriore attività di competenza”; è opinione degli interroganti che il parere mancante dell’Arpa Lazio risulti fondamentale per valutare l’appropriatezza del piano di monitoraggio e controllo fornito dalla SEP nelle more dell’approvazione dell’AIA e della validità della stessa autorizzazione, nonostante i vuoti inerenti alle integrazioni mancanti, anche alla luce di quanto previsto alla lettera b), comma 4, dell’art. 269 del testo unico ambientale (per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli) e considerato pure l’aggiornamento dell’AIA per il maggiore conferimento giornaliero di 50 tonnellate del 14 febbraio 2017, n. G01515; considerato altresì che: le emissioni odorigene moleste sono un fatto oggettivo incontrovertibile, che testimonia il mancato pieno funzionamento dell’impianto SEP e, quindi, considerato quanto recita l’art. 29-quater, al comma 7: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell’autorizzazione, chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 29-octies”, gli interroganti si auspicano l’intervento del sindaco di Pontinia, suolo sul quale è ubicato l’impianto della Società ecologica pontina e del futuro impianto Sogerit. Relativamente a questo secondo impianto, l’autorizzazione unica è stata accordata dalla Provincia di Latina, con prot. n. 33271, il 19 luglio 2017, atto avverso il quale è ancora possibile intentare ricorso da parte del sindaco di Pontinia, territorio ove insiste il realizzando impianto, primo cittadino che per l’intera durata dell’iter autorizzativo avviato dalla società, come risulta dagli atti, abbia fatto valere il mero silenzio assenso (come riportato nel verbale prot. n. 51588 del 12 ottobre 2016) non opponendo alcuna obiezione alla realizzazione dello stesso. Tuttavia, come introdotto nell’autorizzazione della Provincia di Latina del 19 luglio 2017, “avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso”, unico modo per essere pragmaticamente incisivi in questo susseguirsi di autorizzazioni, che non fanno che aggravare il carico industriale, nonché ambientale, della località rurale di Mazzocchio; visto anche il recente spasmo di governo della Regione Lazio, la quale, nel documento (n. 0365614 del 17 luglio 2017) inviato al Comune di Pontinia, alla Provincia di Latina, all’Arpa Lazio e alla Asl di Latina, dice: “Si invitano codeste spettabili amministrazioni come già fatto con precedente nota del 20 aprile 2016, a coordinarsi e ad effettuare sopralluoghi presso il sito della società Sep per verificare lo stato di insalubrità dei luoghi dovuto a miasmi e a mettere in azione interventi volti all’eliminazione degli stessi, finalizzati a ripristinare condizioni di salubrità dell’aria accettabili per la popolazione residente nei dintorni del sito e da tempo vittima dei cattivi odori”, ma, nel contempo, non provvede ad adeguare l’AIA con le dovute e necessarie integrazioni; dopo questo sussulto dell’amministrazione competente in materia di rilascio di AIA regionali, gli interroganti devono rilevare che, come novellato al comma 9 dell’art. 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29-quattuordecies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni” e ha facoltà, qualora l’impianto non si adegui alla normativa, di intraprendere azioni come diffida, revoca dell’autorizzazione o chiusura dell’impianto, nel caso in cui avesse già provveduto a garantire all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Lazio, in questo caso) la facoltà di esercitare pienamente i controlli elencati al comma 3 del medesimo articolo, dopo aver integrato l’AIA del 2015 con i documenti mancanti; in sostanza, la Regione condivide pubblicamente l'”auspicio” che i restanti enti si attivino per un controllo più stringente e puntuale sulla vicenda, quando dovrebbe esserne essa stessa promotrice: “Nell’ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un’attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall’autorità di controllo di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative”, comma 6-ter dell’art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006; in più, ai fini della configurazione del reato di inosservanza delle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni, si ricorda che il decreto legislativo n. 152 del 2006 non richiede che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene tutelato dalla norma, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22156/2017; considerato infine che relativamente alla pubblicità dei documenti inerenti alle AIA di pertinenza regionale, si segnalano incongruenze al comma 13 dell’art. 29-quater, alle lettere g) e f) (come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 2014), in cui sono menzionati i commi che il Governo attribuisce all’art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006, a linee che in realtà non esistono, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; se ritenga che un’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di durata decennale, sprovvista di alcuni degli allegati obbligatori, mancanza seppur ovviata in via temporanea e generica da altri atti aventi forza di legge, possa essere considerata comunque valida, nonostante la Regione Lazio (autorità competente di questo iter autorizzativo) non abbia provveduto in due anni ad integrare pareri e prescrizioni dell’Arpa Lazio, ma abbia autorizzato un maggiore conferimento giornaliero di 50 tonnellate presso l’impianto Sep”.