La sentenza di annullamento di un avviso di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per un importo di mezzo milione di euro risale ad aprile scorso, ma le motivazioni sono state rese note solo da qualche giorno. Il pronunciamento della Commissione Tributaria di Latina è in favore di un contribuente del capoluogo, azienda commerciale che si occupa di terziario e in particolare di servizi, che si è affidato all’avvocato Sara Mascitti. In assenza di ricorso, l’avviso sarebbe potuto costare al titolare dell’impresa 500mila euro. Si tratta di un successo legale importante poiché maturato nell’ambito di situazioni comuni a numerosi contribuenti che si vedono al centro di accertamenti non sempre legittimi.
La Commissione Tributaria di Latina ha rilevato l’infondatezza dell’operato dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che “non solo ha disatteso le scritture contabili regolarmente tenute ed esibite, ma ha fatto ricorso all’accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, non aventi carattere della gravità, precisione e concordanza”. “Quindi l’Ufficio – riferisce l’avvocato Mascitti -, affermando una maggiore capacità contributiva, avrebbe dovuto provare tali affermazioni. Innanzitutto dimostrando che vi era da parte dell’azienda una violazione delle norme di legge. Invece l’Agenzia delle Entrare affermava, senza provare, una serie di violazioni e ne poneva le relative sanzioni a carico dell’azienda. La battaglia legale è stata incentrata proprio sulla dimostrazione che l’Ufficio, per poter sanzionare il contribuente con l’emissione di un avviso di accertamento a suo carico, deve poter dimostrare, non solo le motivazioni alla base dell’utilizzo di un determinato metodo compilativo, ma anche e soprattutto le specifiche violazioni, senza dimenticare di rendere conto al contribuente delle ragioni per cui, di fronte alla presentazione di idonea documentazione, ometteva di valutarla positivamente”.
I Giudici quindi, dalla parte del contribuente hanno riconosciuto che la pretesa tributaria, non era motivata e che l’avviso di accertamento era nullo radicalmente in quanto non solo mancante delle specifiche indicazioni su cui era fondato, ma anche perché l’avviso di accertamento si profilava come “sintetico” senza poter rivestire detta forma in base ad una evidente carenza dei presupposti.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate – secondo il pronunciamento della Commissione Tributaria di Latina – non può omettere di motivare l’avviso di accertamento solo riportandosi al processo verbale di contestazione. Il solo fatto di essere un ente quale l’“Agenzia delle Entrate” non autorizza l’ufficio a sottrarsi all’onere della prova.