Illegittimo vietare la spiaggia ai cani senza motivazione. Lo ha affermato il Tar di Latina che, con sentenza odierna, ha accolto il ricorso presentato dall’associazione Earth Onlus, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato, per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Latina che all’apertura della stagione estiva 2018 aveva disposto il divieto della conduzione degli amici a quattro zampe e della loro permanenza sulle spiagge libere della Marina di Latina, concedendo la sola possibilità di accesso degli animali sugli arenili in concessione ove disposti spazi ad hoc.
Accolta l’eccezione dell’associazione Earth Onlus secondo la quale l’ordinanza del dirigente del Comune di Latina fosse carente di motivazioni tali a giustificasse il divieto perentorio senza specificare quali cautele comportamentali fossero necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica – si legge nella sentenza –, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Pua, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.
“In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari – si legge nella sentenza -, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014)”.
Dunque, il Comune per la prossima stagione dovrà “rivedere” il provvedimento finalizzato all’igiene pubblica.
Si precisa che la disposizione anti cani in spiaggia era contenuta nell’ordinanza numero 70 che disciplinava la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2018, ed esattamente all’articolo all’articolo 2.1.7. Il Tar, che ha disposto la compensazione delle spese, ha annullato come richiesto la parte in cui si vietava ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare.