Class action contro Acqualatina ammissibile per le partite pregresse ma la società che gestisce il servizio idrico integrato dell’Ato 4 esulta lo stesso perché su sei richieste del comitato di avvocati, cinque sono state respinte. Di seguito un comunicato stampa di Acqualatina e le dichiarazioni dell’amministratore delegato Raimondo Luigi Besson.
“Con l’ordinanza 5919/2018 del 03.07.2018, resa all’interno del giudizio di azione di classe introdotto da n. 161 utenti dell’ATO4, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilità di n. 5 delle n. 6 domande proposte dagli attori, ossia di quelle relative alle richieste di accertamento della responsabilità contrattuale del Gestore e conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali dovuti alla emergenza siccità dell’estate 2017, che ha colpito i cittadini del sud pontino.
EMERGENZA SICCITÀ
Il Tribunale di Roma ha rilevato l’inammissibilità delle domande per difetto di omogeneità dei diritti individuali tutelabili, atteso che “la parte attrice non ha specificato i fatti costitutivi unici o plurimi, ma con caratteristiche omogenee posti a base delle pretese risarcitorie”. Cittadini non hanno in alcun modo circostanziato gli eventi di danno, ma nemmeno i periodi di durata delle interruzioni, o i comuni interessati.
Afferma il Tribunale in proposito che “non è pensabile colmare la vaghezza e la diversità e molteplicità dei fatti costitutivi posti a base delle pretese risarcitorie avanzate, attraverso il richiamo generico fatto alle pagine 59 e 60 dell’atto introduttivo, all’intero contenuto dell’atto di citazione, di ben 65 pagine, ed agli atti di adesione allegativi, che menzionano, come richiesto nei moduli predisposti dal comitato, disservizi, disagi e costi sopportati dai singoli utenti spesso senza neppure indicarne le cause specifiche in relazione a carenze del servizio idrico integrato collocate nel tempo, nel luogo e nella durata”.
RICHIESTA SGRAVI PER EMERGENZA SICCITÀ
In riferimento alle domande sull’illegittimità dell’addebito in bolletta delle quote fisse per i servizi idrico, fognario e di depurazione per il periodo della mancata o parziale erogazione, il Tribunale ne ha rilevato inoltre la manifesta infondatezza, non avendo la parte attrice in alcun modo contestato i servizi di fognatura e depurazione e avendo, al contrario, preteso “l’applicazione di un’inesistente tariffa idrica di creazione giurisprudenziale che parametri il costo del trasporto dell’acqua solo al quantitativo imprecisato di acqua effettivamente pervenuta all’utente (peraltro al rubinetto e non al contatore, che invece segna il limite della responsabilità del gestore, al quale non sono addebitabili eventuali carenze delle tubazioni idriche private che vanno dal contatore al rubinetto)”.
PARTITE PREGRESSE
Il Tribunale ha dichiarato ammissibile l’azione di classe esclusivamente in relazione all’accertamento della non debenza delle somme richieste in bolletta a titolo di partite pregresse per acqua, fognatura e depurazione per il recupero di costi sostenuti dal gestore nel periodo 2006-2011, approvati e quantificati dall’Ente d’Ambito ATO4 Lazio Meridionale Latina con deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, in applicazione dell’articolo 31 della delibera dell’Autorità Energia Elettrica e Gas (ARERA) n. 643/2013, per violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo e di corrispettività; ha ritenuto, di contro, manifestatamente infondata la stessa domanda sotto il profilo dell’illegittimità delle voci tariffarie sopra precisate ( partite pregresse) per violazione della prescrizione quinquennale.
Afferma il Tribunale che “l’applicazione […] a tutti coloro che nel 2016 risultino avere contratti di somministrazione idrica con Acqualatina S.p.A. e perfino a coloro che nel 2006-2011 ancora non fruivano del servizio idrico integrato, appare, ad una valutazione sommaria, chiaramente contraria oltre che al principio di irretroattività dell’atto amministrativo di determinazione della tariffa, […] anche al principio di corrispettività della tariffa”.
La questione delle partite pregresse, pertanto, è da affrontare a livello nazionale, poiché la competenza in materia spetta all’Autorità ARERA e non ai gestori, che sono esecutori di una delibera.
L’udienza di discussione circa la questione delle partite pregresse è stata fissata a giugno 2019”.
“Siamo soddisfatti dell’esito di questa sentenza – afferma l’amministratore Delegato di Acqualatina, Raimondo Luigi Besson – perché siamo consapevoli che l’emergenza siccità dello scorso anno sia stato un evento del tutto eccezionale, una calamità naturale, peraltro condivisa da tutto il Paese, come confermato dalla dichiarazione dello stato di emergenza di varie regioni, tra cui il Lazio, e dai dati del CNR e dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto dell’Appennino Centrale.
Di fronte a tale stato dei fatti, siamo convinti che l’approccio migliore rimanga quello da noi condiviso e adottato congiuntamente con le Istituzioni locali come Comuni, Prefettura, Province e Regioni: l’approccio della responsabilità e della realizzazione delle soluzioni.
Soluzioni che abbiamo attuato su più fronti, sia su quello emergenziale, volto a limitare nell’immediato i disagi alle utenze, che comunque è stato impossibile estinguere del tutto, sia soprattutto sul fronte strutturale.
Su quest’ultimo siamo al lavoro da mesi su tutto il territorio. Nel Sud Pontino con il collegamento della rete di Minturno con la rete di Cellole, che permetterà di disporre di una portata aggiuntiva stimata in circa 160 litri al secondo, e con l’attivazione del campo pozzi “25 ponti” di Formia, che già sta fornendo 35 litri al secondo aggiuntivi e ulteriori 35 ne garantirà entro l’estate.
Nell’area dei Monti Lepini con l’attivazione dei pozzi Vòlaga avvenuta nel 2017, che forniscono circa 45 litri al secondo in più, con l’attivazione di un nuovo campo pozzi nel Comune di Roccagorga, l’interconnessione delle centrali esistenti con i nuovi pozzi e le reti idriche comunali, il potenziamento della captazione della centrale Sardellane e il risanamento della condotta che da Sardellane arriva sino a Terracina, grazie all’innovativa tecnologia Hoselining.
Attività, queste, che si affiancano al progetto centrale del Piano degli Investimenti che portiamo avanti da anni, ovvero il risanamento delle reti: progetto imprescindibile per ogni gestore idrico, poiché consente il recupero di risorse già prelevate, senza che si vada a intervenire su ulteriori sorgenti e, quindi, con un impatto ambientale pari a zero.
Solo questi interventi e un approccio fattivo e collaborativo possono permettere, al nostro territorio, di fronteggiare eventuali future emergenze”.