Vanno al Tar per risparmiare sulla Tari e invece vengono condannati alle spese. Il Tar di Latina, con sentenza depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un nutrito gruppo di operatori balneari di San Felice Circeo e dalla società cooperativa Circeo I, che gestisce il porto turistico ai piedi del promontorio, contro l’aumento della Tari ritenuto immotivatamente penalizzante per la categoria di appartenenza rispetto ad altre categorie di imprenditori, quali albergatori, ristoratori e commercianti. Un ricorso contro il Comune per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Consiglio comunale numero 8 del 30 aprile 2016 con la quale erano state approvate le tariffe per la tassa rifiuti. Un’eccezione sollevata prima attraverso un ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi “trasportato” presso il Tar, e anticipato da altri simili ricorsi, sub judice al momento della tariffazione 2016, relativi alla Tari 2014 e 2016.
Il Collegio del Tar, presieduto da Antonio Vinciguerra, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di presupposto per la proposizione del ricorso collettivo: “Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza amministrativa, ‘Il ricorso giurisdizionale collettivo – si legge nella sentenza – , presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e l’assenza di un conflitto di interessi tra le parti’ (ex multis Consiglio di Stato sez. III 10 agosto 2017 n. 3990). Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto da un gruppo di concessionari di stabilimenti demaniali che hanno lo specifico interesse ad annullare la tariffa nella parte che interessa la loro categoria (Cod. punto 5 della tabella attività produttive allegata alla deliberazione n. 11 del 30.4.2016) unitamente alla Soc. coop. Circeo I che, invece, è la concessionaria demaniale per la gestione del porto turistico e ha interesse all’annullamento della tariffa nella parte che la riguarda (cod. punto 4 campeggi, impianti sportivi) affatto autonoma e differente da quella afferente gli stabilimenti balneari. Pertanto, come rilevato dal Comune resistente, posto che il legislatore ha prescritto che la tariffa TARI deve coprire l’intero costo del servizio, ne deriva che in caso di accoglimento della impugnativa limitatamente a una delle due distinte tabelle, la relativa categoria avrebbe una riduzione della tariffa ma il conseguente minore gettito dovrebbe essere coperto, con maggiore esborso, da tutti gli altri operatori economici, compresi alcuni degli odierni ricorrenti”.
Lo stesso Tribunale amministrativo, inoltre, sottolinea che “la tesi del Comune – che sullo specifico punto non è stata contestata in ricorso – è che l’ente sarebbe libero nella propria discrezionalità di scegliere il coefficiente per l’applicazione del metodo normalizzato purché si mantenga all’interno del range previsto dalle tabelle allegate al D.P.R. e, poiché i coefficienti scelti si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non sarebbe sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa”.
I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e competenze del giudizio liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e Iva.