“Aboliti” a Terracina i Piani particolareggiati esecutivi nelle zone già urbanizzate. Il commissario straordinario Erminia Ocello, con una delibera approvata con i poteri del Consiglio comunale, ha inteso “codificare” i principi in base ai quali i famosi Ppe, in determinate circostanze, sono stati già resi “inutili” da consolidata giurisprudenza. L’atto, per il quale si è reso indispensabile il contributo del responsabile del settore urbanistico Bonaventura Pianese, ha lo scopo di alleggerire, con la definizione delle zone omogenee C/4 e C/5, il procedimento amministrativo per i permessi a costruire. Continua così la revisione urbanistica del territorio comunale di Terracina avviata dal commissario di ferro.
Basta il progetto per chiedere il permesso a costruire
La delibera numero 16 del 4 febbraio 2016, non comporta né aumenti di volumetria nè aumento del carico insediativo, rispetto a quelli consentiti dall’attuale Piano regolatore generale. Con il nuovo strumento di pianificazione, il commissario Ocello ha ritenuto di procedere all’individuazione delle zone e sottozone di Prg su cui sussiste l’obbligo alla redazione della pianificazione esecutiva per le quali, potendosi definire completamente urbanizzate ed allacciate ai pubblici servizi, nonché per la presenza di “are residue” o “lotto interclusi” è possibile il rilascio del permesso di costruire su presentazione di un semplice progetto edilizio. Comunque nel rispetto delle norme e degli indici dello strumento urbanistico generale, senza incorrere nella redazione di un piano attuativo. Va detto che in applicazione del nuovo strumento riguardante lotti esegui “non è possibile, in ogni caso ottenere aree di congrue dimensioni da destinare al soddisfacimento delle esigenze per l’istruzione e le attrezzature di interesse comune, queste sono destinate a parcheggio o verde pubblico”.
Cosa stabilisce la delibera
Nel dettaglio il commissario ha deliberato: di individuare nelle zone omogenee del Prg completamente urbanizzate la possibilità del rilascio diretto del permesso di costruire; che i lotti con superficie fondiaria superiore a metri quadrati 1500 che insistono in aree in cui permangono le condizioni di urbanizzazione sarà possibile in sostituzione dello strumento urbanistico esecutivo procedere al rilascio del permesso di costruire diretto; per aree residuali o lotti interclusi devono intendersi quelle di cui all’art. 6-bis della L.R. 02.05.1980 n.28; nei casi di cui ai punti che precedono deve osservarsi la proporzione tra volume abitativo e volumi di servizi; è fatto obbligo della prevenzione della dotazione di aree per standard nella misura stabilita dalle vigenti norme tecniche di attuazione per ogni specifica zona omogenea; alla data di esecutività del provvedimento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni approvate con precedenti deliberazioni.